Cambio consensuale alloggio


Allegati 

Gli assegnatari in locazione semplice con mutate esigenze abitative possono in qualsiasi momento dell'anno presentare domanda di cambio consensuale congiuntamente ad altro assegnatario che voglia scambiare il proprio alloggio.

Gli assegnatari in questione presentano richiesta di autorizzazione ed attendono il nulla osta dell'Azienda.

L'Aler si riserva il diritto di effettuare i controlli del caso:

  • Assenza di morosità
  • Possesso dei requisiti per la permanenza nell'assegnazione
  • Rapporto nucleo / vani (normalmente n° vani pari ai componenti il nucleo +2) : non possono essere concessi cambi che determinino situazioni di sottoutilizzo o sovraffollamento

Il cambio consensuale non può essere autorizzato in presenza di formale disdetta del contratto di locazione da parte di uno dei due richiedenti.

Ad oggi non è consentito il cambio di alloggi erp tra enti gestori diversi.

Gli assegnatari che si scambiano gli alloggi affrontano in proprio le spese di ripristino dei relativi alloggi e pagano le spese di risoluzione del vecchio contratto e le spese di registrazione del nuovo.